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Il testamento tra conviventi

Il matrimonio non è più di gran moda. Molti, soprattutto tra i giovani, preferiscono evitare di formalizzare in maniera rigorosa le proprie unioni. Il fenomeno però è in crescita anche tra chi giovane non è più. Colui che si è (già) separato o viene da un divorzio, pur avendo magari trovato l’anima gemella, non se la sente di ufficializzare il rapporto con nuove nozze (possibili soltanto nell’ultimo caso, in quanto la separazione non fa venir meno il legame matrimoniale). Si va così a “convivere”, cioè si vive sotto lo stesso tetto, sia pure rimanendo “estranei” per la legge, in quanto non legati da un vincolo giuridicamente rilevante.

É pur vero che, in materia di rapporti patrimoniali la legge ha recentemente introdotto la possibilità di stipulare i “patti di convivenza” che disciplinano le questioni di indole economica tra conviventi. Ma cosa dire delle questioni successorie?

È bene ribadire che, sotto questo profilo, il legislatore non se l’è sentita di rendere rilevanti questi rapporti. In verità non si può neppure dargli torto. Già le questioni ereditarie sono spesso spinose, immaginiamoci cosa potrebbe accadere nell’ipotesi in cui occorresse accertare se una persona rivesta o meno la qualità di convivente dell’ereditando. Si tratta infatti di una questione di fatto che potrebbe essere difficile da chiarire. Ma abitavano ancora insieme? Non avevano litigato? Lui era da un po\’ che mancava da quella casa: non era andato a stare da quell’altra amica? Insomma: non occorre avere molta fantasia per immaginare la possibilità di liti, equivoci e controversie dall’esito del tutto incerto se fosse possibile dare rilevanza, in questo campo così delicato, ad una situazione che affonda la propria radice in un concreto comportamento fattuale.

E allora? Forse che questi rapporti, a volte di grande importanza, rimangano senza protezione? Certamente no: sarà infatti sempre possibile per i due conviventi che intendessero prevedere attenzioni riservate a chi si vuole bene, fare testamento. Così, se voglio assicurare alla mia compagna, con la quale convivo da molti anni, la tranquillità di poter godere del tetto sotto il quale attualmente abitiamo, posso disporre a suo favore con un atto di ultima volontà.

Ogni situazione ovviamente è diversa, ma alcune regole comuni possono essere individuate. Anzitutto occorre fare i conti con i diritti di legittima che siano vantati dal coniuge di chi si sia semplicemente separato (e non ancora divorziato) e dei figli che siano nati da unioni precedenti. Giova ricordare infatti che, se il matrimonio precedente non è stato ancora sciolto con il divorzio, il coniuge superstite, ancorchè separato, gode degli stessi diritti ereditari del coniuge non separato (se si eccettua il diritto di abitazione sulla casa coniugale, che ovviamente non può sussistere nell’ipotesi della separazione personale). Così permangono i diritti di legittima, che mai possono risultare inferiori ad un quarto del patrimonio complessivo di chi intende fare testamento.
Non meno rilevanti sono, ovviamente, le posizioni ereditarie dei figli. Se ci sono due o più figli, agli stessi viene riservata la quota di metà dell’asse ereditario. Appare pertanto evidente come basti che ci sia (ancora) un coniuge e che da tale unione siano nati due figli perché ciò di cui si può liberamente disporre consista semplicemente nella quota di un quarto del patrimonio complessivo.

Possiamo dire allora che fare testamento in favore del convivente conti poco? Assolutamente no. Va anzitutto ricordato che, in assenza di parenti, è possibile lasciare i propri beni a chi vogliamo. Occorre poi precisare che, a parte coniuge e figli (che, come detto, sono titolari di diritti di legittima intangibili), gli altri parenti legittimi possono essere “tagliati fuori” da un testamento. Così è ben possibile fare testamento in favore del convivente lasciandogli tutti i beni quando ci sono soltanto fratelli e sorelle. A costoro infatti andrebbero tutti i beni nel caso in cui non venisse fatta alcuna disposizione testamentaria, ma non vantano diritti di legittima. Pertanto risulta praticabile non lasciare nulla a costoro, individuando concretamente con un testamento un altro destinatario dei beni.

Va detto, infine, che può essere estremamente opportuno andare a specificare con un testamento i singoli cespiti che in concreto fanno parte della legittima, evitando che si crei una comunione incidentale ereditaria tra il coniuge separato (o i figli) e la persona convivente. Spesso si tratta di prendere consiglio con un notaio, che saprà dare le migliori indicazioni per evitare litigi e incomprensioni. Se vogliamo davvero bene a qualcuno, desideriamo evitare che, dopo di noi, a tacere dell’aspetto economico, perda la propria serenità.

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Daniele Minussi – contattami per una consulenza

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